Permessi per pergotenda o pergola: la legge chiarisce che non servono
Permessi per pergotenda o pergola: la legge chiarisce che non servono
Aggiornamento successivo al Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 sui permessi per pergotenda, pergola e tenda da sole: installarle è ancora più facile. Leggi i dettagli qui!
Se prima di approfondire i permessi per pergotenda /pergola, vuoi avere delle informazioni più dettagliate sulle pergole, ti consigliamo di leggere questo articolo.
In questo post chiariremo se sono necessari permessi per installare una pergola, ossia una struttura in legno o metallo dotata di pali di sostegno e talvolta fissata al muro, la quale serve a sostenere tende retrattili (le sentenze dei tribunali, le circolari dei Comuni etc. la definiscono pergotenda).
Infatti quando si valuta se installare una pergola possono sorgere dubbi relativi a permessi e documentazioni. Si ha paura di ritrovarsi in una selva burocratica anche perché talvolta la legge non è del tutto esplicita e sono i TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) o le Circolari dei Comuni a interpretarne di volta in volta alcuni aspetti.
Per fortuna, però, per la pergola la situazione è più semplice e agevole di quanto si possa immaginare.
Edilizia libera ed edilizia non libera
Il nodo fondamentale è se la pergola o la struttura che volete montare rientri:
- nel regime dell’edilizia libera, per cui non sono necessarie autorizzazioni;
- oppure nel regime di edilizia non libera nel quale abbiamo due tipi di obblighi: comunicare i lavori al Comune (il caso più semplice) oppure ottenere un permesso di costruire.
A ciò si aggiungono, nei casi pertinenti:
- l’autorizzazione per le zone soggette a vincolo paesaggistico e/o gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
- il nulla osta del condominio, che potrebbe imporre ulteriori vincoli e divieti.
Quindi chi desidera una pergola (pergotenda), deve rispondere a queste domande:
- Ci sono comunicazioni da fare al Comune e/o permessi da ottenere?
- Se l’edificio su cui montare la pergola è soggetto a vincolo paesaggistico (o storico-artistico), cosa fare?
- Se si è in un condominio, cosa fare?
Ovviamente chi non ha a che fare con vincoli paesaggistici per edificio o zona né abita in condominio deve risolvere solo il primo quesito!
Cerchiamo di rispondere a queste 3 domande.
Comunicazioni e permessi del comune
Al nostro primo dubbio risponde il Regolamento Urbanistico del Comune dove verrà installata la pergola.
Testo Unico dell’Edilizia e Regolamenti Urbanistici
L’istallazione di una pergola, così come di altre strutture quali pergolati, capanni, tettoie, verande, gazebo etc. è disciplinata dal Regolamento di Urbanistica Comunale che deriva dalle leggi Regionali che derivano, a loro volta, dal Testo Unico dell’Edilizia emanato dal Governo.
In alcuni casi il Regolamento Comunale fa applicare ai cittadini quanto previsto dalle leggi regionali o statali, in altri casi è più restrittivo ovvero pone limiti aggiuntivi.
Come ribadiremo più volte, i regolamenti variano da Comune a Comune, per cui è necessario consultarli ma possiamo dare comunque consigli e indicazioni di massima per orientarsi meglio.
Decreto Scia 2: arredi pertinenziali
Nel 2016 il Governo ha emanato il Decreto Scia 2 con cui viene modificato il Testo Unico dell’Edilizia (da cui poi derivano le Leggi Regionali), semplificando alcune procedure burocratiche e amministrative. Questo decreto specifica che non è richiesto il permesso di costruire per “gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”
Cosa si intende per “elementi di arredo delle aree di pertinenza”?
Per individuare il giusto iter urbanistico, è necessario anzitutto sapere se un manufatto è una pertinenza urbanistica o meno; una pertinenza urbanistica è un manufatto con “(…) una propria individualità fisica, non deve cioè essere parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato. (…) possiamo definire pertinenza una tettoia ad esempio, in quanto caratterizzata da un’individualità fisica e strutturale.”
Per le pertinenze minori, non serve il permesso di costruire. Cosa sono?
Citando una circolare della Regione Emilia Romagna, le pertinenze minori sono elementi sono elementi “non qualificabili come interventi di nuova costruzione ovvero aventi un volume inferiore al 20% dell’edificio principale” ad esempio “i pergolati; le pensiline; (…) le coperture avvolgibili o retrattili di telo impermeabile (…) i gazebo, ma solo se completamente aperti sui lati e coperti con teli amovibili.”
Chiarisce l’avvocatessa Rita Foti: “Le pertinenze minori sono quei manufatti che hanno dimensioni maggiori rispetto ai semplici arredi da esterno e che, comunque, non hanno una propria autonomia ma una funzionalità temporanea ed una modalità costruttiva semplice, tali da essere facilmente smontabili.”
Gli arredi da giardino (ad es. ombrelloni, panchine, sedie e tavoli da giardino) possono essere collocati sul proprio suolo non solo senza chiedere permessi ma anche senza comunicazioni al Comune.
ombrellone da sole per piscina RIF: TS201
NON è necessario il permesso di costruire ma è necessaria una comunicazione al Comune, quando si vuole installare una pertinenza precaria, cioè temporanea e provvisoria ossia non stabile, facilmente rimovibile.
Provvisorio NON significa stagionale: una struttura montata e smontata stagionalmente non è necessariamente provvisoria. Ad esempio un gazebo in legno o metallo cementato al suolo e con tetto in materiale solido è considerato NON precario anche se a fine estate lo si smonta. Invece un piccolo gazebo leggero, rivestito da telo e subito richiudibile, è considerato struttura provvisoria. Per lo stesso motivo, una tettoia non è considerata struttura precaria, perché è fissa, non si può richiudere, ed infatti per essa è necessario il permesso di costruire.
Permessi per pergotenda / pergola / tenda da sole
La prima buona notizia è che come pertinenza minore, la pergola (pergotenda) NON richiede il permesso di costruire.
Essa è infatti considerata analoga alla tenda da sole. La tenda da sole è provvisoria perché non è fissa ma si può chiudere con facilità e velocità; allo stesso modo la pergotenda (ossia la pergola coperta da tende retrattili) è provvisoria poiché il suo scopo è solo quello di sostenere la tenda, che rimane la vera protagonista del manufatto. Vero è che il telaio di legno o metallo è fissato al muro e/o a terra, ma ciò è indispensabile per la sicurezza (del resto anche il telaio della tenda da sole è fissato al muro!).
Come una “normale” tenda da esterni, la pergotenda serve a migliorare la vivibilità di questi spazi, proteggendo dagli eventi atmosferici, e cambia lo stato dei luoghi in cui è installata (perciò installarle vuol dire realizzare una manutenzione straordinaria) ma non ne altera la destinazione d’uso né le volumetrie.
pergola antracite con doghe estruse RIF: SE9
Di conseguenza le pergole (pergotende) non necessitano neanche di abitabilità né devono rispettare una distanza minima dal confine né le norme del regolamento edilizio.
Questo vale sia per le pergole addossate (ossia che poggiano ad un muro) che per quelle autoportanti, ossia che poggiano su pali in legno o alluminio fissati a terra.
Importante: per essere assimilate a tende, le pergole devono essere coperte da tende retrattili e possono essere protette lateralmente da tende o teli plastificati arrotolabili, (ad es. Cristal trasparente) ma NON da vetri o plexiglass, nemmeno se chiudibili, perché questo sistema di chiusura non è precario e richiede il permesso di costruire. Lo stesso vale per i pergolati: possono essere coperti da vegetazione o teli, ma non da tetti rigidi, nemmeno parzialmente, altrimenti bisogna richiedere il permesso di costruire.
teli intrecciati ombreggianti per copertura pergolato RIF: SE2
Inoltre è importante che la pergotenda non cambi la destinazione d’uso dell’ambiente in cui è montata. Ad es. una pergotenda su terrazzo o giardino che serve a godere meglio degli spazi esterni, riparando da sole e agenti atmosferici, non cambia la destinazione d’uso della superficie. Invece una pergola di grandi dimensioni montata nel giardino del ristorante per ospitare i tavoli da pranzo, cambia la destinazione d’uso dell’ambiente.
La pergola come arredo da esterni o pertinenza minore
Resta quindi da chiarire come considerare la pergotenda (ossia la pergola coperta da tenda retrattile, priva di chiusure laterali e sostenuta da pali verticali in legno o alluminio):
- come “arredo da giardino” (quindi totalmente libera da permessi e comunicazioni);
- come “pertinenza minore”, quindi montata in occasione di una “manutenzione straordinaria“, la quale prevede una comunicazione al Comune ma NON il permesso di costruire!
Come già anticipato, è necessario in ogni caso consultare il Regolamento Urbanistico specifico del proprio Comune perché le norme variano da Comune a Comune. Talvolta la classificazione della pergola come “arredo” (quindi totalmente libero) piuttosto che come “pertinenza minore” dipende dalle dimensioni: entro certi limiti la pergola viene considerata arredo e non richiede comunicazioni, altrimenti (nella maggior parte dei casi) viene considerata “pertinenza minore” e richiede la comunicazione di inizio lavori (vedremo tra poco quale).
pergola di 16 metri quadri per copertura cortile SE93
Regolamenti Comunali e zone a Vincolo Paesaggistico
La legge specifica che queste regole appena descritte valgono “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (…) nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio” (qui il ducumento in PDF) ovvero:
- Si deve far riferimento al Regolamento Comunale, che può imporre divieti e limiti in alcune zone, o l’obbligo di attenersi a determinate dimensioni, materiali e colori.
- Zone e fabbricati soggetti a vincoli paesaggistici o storico-artistici, devono comunque richiedere l’autorizzazione prevista dalla legge.
Comunicazione d’Inizio Lavori: la CILA e lo Sportello Unico Edilizia
La CILA
Talvolta per le “normali” tende da sole i Comuni non richiedono comunicazioni mentre per le pergole (pergotende) generalmente richiedono di presentare la CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata); la CILA è una comunicazione da presentare in caso di manutenzioni straordinarie “leggere”, le quali non comportano modifiche di facciata o volumi (attività tra le quali viene compreso il montaggio di tende da sole) ovvero “per tutti gli interventi che non ricadono tra quelli eseguibili in attività edilizia libera, SCIA e permesso di costruire”. Per approfondimenti trovate qui un utile documento di EdilTecnico.
Sportello Unico Edilizia
Tutte le spiegazioni e i chiarimenti in merito possono essere richiesti allo Sportello Unico Edilizia del Comune, che potete trovare consultando il sito del Comune.
La modulistica standard da compilare si trova sul sito del Comune, insieme all’elenco dei documenti da allegare.
La comunicazione di inizio lavori di solito può essere presentata allo Sportello Unico in via telematica insieme alla documentazione tecnica. Da notare che la documentazione da presentare è esclusivamente quella indicata sul sito del Comune: eventuali ulteriori richieste di informazioni e documenti costituiscono un illecito.
Di solito la documentazione richiesta consiste, riportando le parole della già citata avvocatessa Foti, in:
– “l’elaborato progettuale;
– l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio;
– i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.”
Non appena inviata la CILA e ottenuta l’immediata ricevuta di protocollazione, si possono cominciare i lavori. Quindi non ci sono attese!
Entro 30 giorni il Comune può verificare la documentazione inviata e che il progetto corrisponda a quanto dichiarato. Se la documentazione è incompleta, richiede di completarla entro un certo termine; se la considera irregolare, blocca i lavori. I controlli del Comune avvengono a campione.
E’ importante che la CILA venga inviata PRIMA dell’inizio dei lavori; se la si invia in ritardo è prevista una sanzione di circa 333 € mentre per il mancato invio la sanzione è di 1000 €.
Vincoli Paesaggistici e Monumentali
Come già chiarito, per gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico e/o monumentale è necessaria un’autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio può richiedere un paio di mesi) e/o l’autorizzazione della Soprintendenza.
Regolamento Condominiale
In alcuni caso il regolamento condominiale prevede che per l’installazione di tende e pergole, l’interessato chieda il nulla osta condominiale. Se il regolamento non ha questa norma, un condomino può installare la tenda o la pergola senza chiedere il nulla osta, purché:
- non arrechi pregiudizi o impedisca il godimento del bene comune agli altri condomini (incluso il diritto di veduta)
- non comprometta il decoro architettonico del condominio.
Chi vuole evitare problemi e fastidi, può sottoporre la questione in assemblea condominiale e richiedere l’esplicito nulla osta per applicare la tenda o la pergotenda.
Il regolamento condominiale può prevedere che tende e pergotende abbiano il telo di uno specifico colore. Talvolta il regolamento non indica un colore ma se un condomino ha già montato delle tende da sole, solitamente bisogna adeguarsi alle sue scelte.
pergola motorizzata su terrazza RIF: SE92
In conclusione sui permessi per pergotenda / pergola
Per installare una pergola coperta da tende retrattili e protetta lateralmente da tende o teli plastificati, subito avvolgibili, NON serve il permesso di costruire, come hanno chiarito i decreti del Governo in tema edilizio, il consiglio di Stato e varie sentenze dei TAR.
Può essere obbligatorio comunicare l’inizio del lavori al Comune e ciò avviene tramite CILA, la quale deve essere spedita allo Sportello Unico Edilizia del Comune, spesso in via telematica, prima dell’inizio dei lavori. Con la ricevuta di invio della CILA, i lavori possono iniziare immediatamente.
A titolo meramente esemplificativo, rimandiamo:
- allo Sportello Unico per l’Edilizia di Livorno (SUED)
- al Regolamento Edilizio del Comune di Livorno
- alla pagina poter scaricare la CILA del Comune di Livorno
- alla pagina relativa alla CILA di Pisa
- al Regolamento Edilizio del Comune di Pisa
- al Regolamento Edilizio del Comune di Firenze
- allo Sportello per l’Edilizia del Comune di Rimini
- al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Rimini
- al Regolamento Edilizio del Comune di Milano
- allo Sportello unico per l’Edilizia di Milano
Chi è soggetto a vincolo paesaggistico o monumentale deve prima ottenere l’autorizzazione paesaggistica e/o dalla Soprintendenza.
Infine chi è in condominio, deve consultare il Regolamento Condominiale.
Aggiornamento successivo al decreto ministeriale del 2 marzo 2018: installare pergole, pergotende e tende da sole è ancora più facile.
Leggi i dettagli qui!
pergola addossata personalizzata per cortile di villetta RIF: SE123